Informativa n. 157 – Contratti ore eccedenti l’orario obbligatorio di insegnamento. Circolare M.E.F. – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F. – Ufficio XIII – prot. n. 33247 del 7.4.2016.

Progressivo 37

Milano, 30/05/05/2016 ore 15.25

Alle ISTITUZIONI SCOLASTICHE
della Provincia di Milano/Monza Brianza

Oggetto: Informativa n. 157 – Contratti ore eccedenti l’orario obbligatorio di insegnamento. Circolare M.E.F. – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F. – Ufficio XIII – prot. n. 33247 del 7.4.2016.

In merito alla verifica dei contratti di attribuzione di ore eccedenti l’orario obbligatorio d’insegnamento, si allega, per opportuna conoscenza, la nota MEF – I.G.O.P. n. 32509 del 6 aprile 2016, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, inoltrata dall’I.G.F. che fornisce precise indicazioni operative alle Ragionerie Territoriali dello Stato, competenti al controllo preventivo e all’apposizione del visto di regolarità amministrativa contabile, al fine di garantire uniformità di interpretazione e assicurare una risposta univoca a molti quesiti pervenuti in tale materia dagli organi di controllo territoriali.

La predetta nota, infatti, dopo aver illustrato, con un breve excursus normativo, i diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi nella materia, condivide l’interpretazione sostenuta nella

Deliberazione della Corte dei Conti n. 29/2016 della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, secondo cui la retribuzione delle ore eccedenti che non hanno concorso a costituire cattedre regolate dall’art. 1, comma 4, del D.M. 131/2007, deve essere corrisposta “per il periodo di effettiva durata della prestazione” in applicazione del 4° comma dell’art. 88 del D.P.R. n. 417/1974 e che tale periodo si intende dall’inizio e fino al termine delle attività didattiche (termine individuabile, di norma, nel 30 giugno di ciascun anno scolastico) come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. b) del citato D.M. n. 131/2007.

Per quanto considerato, questa Ragioneria Territoriale ammetterà al visto ed alla registrazione i soli atti di attribuzione di ore eccedenti fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno, consentendo il pagamento fino al termine dell’anno scolastico, 31 agosto, per le sole ore eccedenti legate a cattedre di particolari discipline, con orario settimanale superiore alle 18 ore, previste come istituzionali.

Si evidenzia, altresì, la necessità che codeste Istituzioni scolastiche specifichino nelle premesse dei contratti/provvedimenti la natura istituzionale o accessoria di tali ore eccedenti nonché l’arco temporale in cui sono svolte.

Si rammenta che tutti i provvedimenti/contratti, concernenti il pagamento delle ore eccedenti relativi all’anno scolastico 2015/2016 (che non si riferiscano a cattedre con orario settimanale superiore alle 18 ore previste come istituzionali) qualora già emessi o già vistati dalla Scrivente, con scadenza alla fine dell’anno scolastico, 31 agosto 2016, dovranno essere modificati e ricondotti al termine delle attività didattiche, cioè al 30 giugno 2016, quindi inoltrati a questa RTS per il visto di controllo.

Si chiede, pertanto, a tutte le Istituzioni scolastiche, nell’espletamento delle attività di propria competenza, di attenersi alle indicazioni contenute nella nota MEF allegata, inserendo, nelle premesse dei provvedimenti/contratti, gli estremi della circolare di che trattasi.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I
F.to Dott. Tommaso Lucia *
* La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93

Allegati:

Circolare MEF – RGS - I.G.F. - Ufficio XIII - prot. n. 33247 del 7.4.2016
Titolo: Circolare MEF – RGS - I.G.F. - Ufficio XIII - prot. n. 33247 del 7.4.2016
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